PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 156-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 156-ter. - (Assegnazione della casa familiare). - Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o in via definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dalla convivenza dei coniugi nella medesima casa.
      Nell'emanare i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice deve tenere conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.
      In presenza di figli nelle condizioni previste dal secondo comma, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli diventano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
      In assenza di figli, il giudice, procedendo alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, può attribuire il godimento della casa familiare al coniuge economicamente più debole, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può comunque essere superiore a nove anni. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.
      Ove non ricorrano i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa familiare previsti dal presente articolo, il giudice, a richiesta di parte, emana un

 

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provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Tale provvedimento non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.
      Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.
      Il provvedimento di assegnazione della casa familiare e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.
      Il presente articolo si applica anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli nelle condizioni prevista dal secondo comma, ai procedimenti tra genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».

Art. 2.

      1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in tema di residenza dei coniugi».

      2. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è abrogato.